Sulmona, 7 maggio– Comunico che in data odierna la Dottoressa Rosanna Tuteri ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di componente la Giunta Comunale.
Nel prendere atto, non senza rammarico, della decisione assunta dall’Assessore Tuteri, avverto il dovere di esprimerle sincera gratitudine per l’impegno profuso al servizio dell’Amministrazione Comunale e della Città, caratterizzato da elevata professionalità, indiscussa preparazione culturale e non comune sensibilità.
Contestualmente, ho assunto l’interim delle deleghe a suo tempo attribuire alla Dott.ssa Rosanna Tuteri. Lo ha annunciato il sindaco della città Gianfranco Di Piero
4 Commentii
Che delusione questa amministrazine comunale!
Mi dispiace…tanto.
Grazie… da una cittadina
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrLDhGVJYRkjxgT.ULc5olQ;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzUEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1686410774/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.galois.it%2fjoomla%2f17-didattica-generale%2f37-i-dipartimenti-disciplinari-composizione-ruolo-del-docente-responsabile-e-funzioni/RK=2/RS=gj_3QyANGkm2PlNwXW3kDR26Uds-
il coordinatore di area disciplinare…è un esperto di…didattica della o delle discipline… E l’assessore… di una Giunta… qual è la sua funzione…quali le sue capacità relazionali…quale il significato della sua presenza per amministrare… la..res publica…?
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrIfyc5J4RkmEkTUCjc5olQ;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1686411193/RO=10/RU=https%3a%2f%2fit.wikipedia.org%2fwiki%2fRes_publica/RK=2/RS=b4ymt7alwuBfVsFFbQoYSRtQbE0-
il maestro/a e l’allievo/a
“A ciascun assessore è solitamente attribuita la “delega” per un determinato settore dell’attività amministrativa dell’ente, sebbene non si tratti necessariamente di una delega amministrativa in senso proprio, comportante l’esercizio di poteri esterni, bensì di una “delega di firma” comportante l’imputazione al Sindaco o al Presidente della Regione di ogni atto firmato dall’assessore, (che appunto firma gli atti con la dicitura “per il Sindaco” o “per il Presidente”). In virtù della delega l’assessore, oltre a riferire in Giunta sulle questioni afferenti al suo settore e a fungere da relatore per le relative deliberazioni, sovrintende ad un insieme di uffici dell’ente che nella prassi è denominato assessorato e dà direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, ma ciò facendo non fa altro che esercitare, mediante la delega di firma, le funzioni di “sovrintendenza” sugli uffici di cui è titolare il Sindaco, o il Presidente della Regione (si noti che gli assessori provinciali sono stati aboliti dalla cosiddetta Legge Del Rio). Per quanto riguarda Comuni e Provincie il potere di sovrintendenza sugli uffici comunali o provinciali, compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi dell’art.50 comma 2 del Testo unico degli Enti locali; da sempre appaiono connessi a questo potere di “sovrintendenza” limiti e incertezze interpretative: in effetti il legislatore ha lasciato del tutto imprecisato questo potere di “sovrintendenza” per quanto riguarda gli effetti e le forme, esso non appare nemmeno definito rispetto al concorrente principio di “separazione tra politica e amministrazione” che oggi informa l’attività degli Enti locali (su cui infra). Nella prassi il potere di sovrintendenza sugli uffici comunali (o sugli uffici provinciali o regionali) si concreta in una vigilanza informale nei luoghi di lavoro, nel rivolgere suggerimenti orali ai funzionari e, al più, nella redazione di lettere in forma libera contenenti generiche “direttive” agli uffici comunali (o provinciali o regionali), che (come è per qualunque direttiva nota al diritto amministrativo), costituiscono solo criteri per il successivo esercizio della discrezionalità amministrativa da parte dei funzionari destinatari (quindi ogni funzionario destinatario di una direttiva rimane libero di scegliere i tempi e i mezzi per l’attuazione della stessa, così come rimane libero di disapplicare o di applicare in deroga la direttiva, laddove dia ai suoi comportamenti o atti amministrativi opportuna motivazione). E’ discusso se il potere di sovrintendenza sugli uffici comunali o provinciali di cui all’art. 50 comma 2 del TUEEL comprenda il diritto di accesso agli atti degli uffici dell’Ente locale, che l’art.43 del medesimo testo unico attribuisce esplicitamente ai consiglieri; la giurisprudenza amministrativa sembra deporre per la soluzione negativa. Sebbene l’assessorato sia per certi versi assimilabile ad un piccolo ministero, a differenza di questo non costituisce un’amministrazione distinta ma una semplice ripartizione organizzativa in seno dell’ente.
“Da quanto detto emerge che l’assessore opera come membro di un organo collegiale dell’ente, la Giunta, e non come organo monocratico, a differenza dei ministri (e degli assessori della Regione Siciliana) che, invece, uniscono i due ruoli. L’assessore assume anche la veste di organo monocratico solo nel momento in cui riceve dal Sindaco o dal Presidente una delega in senso proprio, comportante l’esercizio di poteri a rilevanza esterna. In ogni caso, l’assessore può impartire direttive ai dirigenti del suo assessorato.”Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Riflettere, qualche volta, aiuta a capire….Qualcosa non è andata nel giusto modo.. caro Sindaco…Gianfranco Di Piero…E’ ora che l’allievo superi il maestro… e lo abbandoni ….altrimenti…
Le donne di solito…salvano…come in questo caso…
Ora tocca a Lei..Sindaco…”FARE”