Il ddl approvato all’unanimità da parte dell’Assemblea-
Sulmona,18 ottobre- Il Consiglio regionale abruzzese ha approvato all’unanimità il progetto di legge “Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale”. L’obiettivo del provvedimento è sbloccare i cosiddetti crediti ‘incagliati’, cioè le somme bloccate nei cassetti fiscali di committenti e imprese correlate agli interventi del decreto legge 34/2020 che ha istituito il cosiddetto “Superbonus 110%”. Nel riconoscere l’importanza strategica sotto il profilo ambientale, economico e occupazionale degli interventi di riqualificazione energetica oltre che che di miglioramento sismico del patrimonio edilizio, si intende promuovere la massima diffusione degli strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale. La Regione Abruzzo e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi relativi al ‘Superbonus’ effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale e in riferimento a immobili ubicati in Abruzzo. L’esecutività della norma sarà garantita dalla FIRA (Finanziaria Regionale Abruzzese), individuata come soggetto deputato al coordinamento e al supporto tecnico per l’attuazione della legge.
La legge stabilisce criteri e condizioni per l’acquisto di crediti fiscali attraverso enti pubblici economici regionali e società partecipate, prevedendo che sia consentito nei limiti della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti. Il ricorso all’agevolazione è limitato per ciascun credito alla sola quota annuale immediatamente utilizzabile dal concessionario in compensazione mediante F24 nel corso della stessa annualità dell’acquisto. Si prevede, inoltre, che l’acquisto dei crediti d’imposta sia subordinato alla piena ed esclusiva titolarità del credito, all’incondizionata e libera disponibilità dello stesso ed alla mancata soggezione a pignoramenti, sequestri, pegno o altro gravame a favore di terzi. I crediti sono acquistati al miglior prezzo offerto dai soggetti cedenti, comunque non superiore al valore nominale del credito, l’acquisto dei crediti fiscali avviene in presenza di manleve e garanzie fornite all’ente o società cessionaria per tenerla indenne da qualsiasi rischio connesso all’impiego dei crediti oggetto di cessione, ai fini della compensazione fiscale e a favore dei soggetti cedenti che si impegnano a riprendere o incrementare gli acquisti dei crediti “bloccati” nei cassetti fiscali di committenti, professionisti e imprese operanti sul territorio regionale.